Art. 14.

  All'articolo   14   del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
Presidente  della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il terzo comma e'
sostituito dai seguenti:
  "Non  e'  ammessa  la  presentazione  di  contrassegni  identici  o
confondibili  con  quelli  presentati in precedenza ovvero con quelli
riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti.
  Non e' ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o
gruppi  politici  di  contrassegni  riproducenti  simboli  o elementi
caratterizzanti  simboli  che  per  essere  usati tradizionalmente da
partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore.
  Non   e'   neppure   ammessa   la   presentazione  di  contrassegni
riproducenti immagini o soggetti religiosi".