Art. 15. 
 
  La presente legge entra  in  vigore  il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 24 aprile 1975 
 
                                LEONE 
 
                                  MORO - GUI - REALE - 
                                  VISENTINI 
 
Visto, il Guardasigilli: REALE