Art. 10. 
                        Permanenza all'aperto 
 
  Ai soggetti che non prestano lavoro  all'aperto  e'  consentito  di
permanere almeno per due ore al giorno all'aria aperta. Tale  periodo
di tempo puo' essere ridotto a non meno di un'ora al giorno  soltanto
per motivi eccezionali. 
  La permanenza all'aria aperta e' effettuata in gruppi  a  meno  che
non ricorrano i casi indicati nell'articolo 33 e nei numeri 4)  e  5)
dell'articolo 39 ed e' dedicata, se possibile, ad esercizi fisici.