Art. 11.
                         Servizio sanitario

  Ogni  Istituto  penitenziario  e'  dotato  di  servizio medico e di
servizio  farmaceutico  rispondenti  alle esigenze profilattiche e di
cura  della  salute dei detenuti e degli internati; dispone, inoltre,
dell'opera di almeno uno specialista in psichiatria.
  Ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono
essere  apprestati nelle infermerie e nei reparti specialistici degli
Istituti,  i  detenuti e gli internati sono trasferiti negli ospedali
civili o in altri luoghi esterni di cura.
  All'atto  dell'ingresso  nell'istituto i soggetti sono sottoposti a
visita  medica  generale  allo  scopo di accertare eventuali malattie
fisiche  o  psichiche.  L'assistenza sanitaria e' prestata, nel corso
della  permanenza nell'istituto, con periodici e frequenti riscontri,
indipendentemente dalle richieste degli interessati.
  Il sanitario deve visitare ogni giorno gli ammalati e coloro che ne
facciano  richiesta;  deve  segnalare  immediatamente  la presenza di
malattie  che  richiedono particolari indagini e cure specialistiche;
deve, inoltre, controllare periodicamente l'idoneita' dei soggetti ai
lavori cui sono addetti.
  I  detenuti  e  gli  internati  sospetti  o riconosciuti affetti da
malattie contagiose sono immediatamente isolati. Nel caso di sospetto
di  malattia psichica sono adottati senza indugio i provvedimenti del
caso col rispetto delle norme concernenti l'assistenza psichiatrica e
la sanita' mentale.
  In  ogni  istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi
speciali per l'assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere.
  Alle  madri  e'  consentito  di  tenere  presso  di si i figli fino
all'eta'  di  tre  anni.  Per la cura e l'assistenza dei bambini sono
organizzati appositi asili nido.
  L'amministrazione  penitenziaria,  per  l'organizzazione  e  per il
funzionamento    dei   servizi   sanitari,   puo'   avvalersi   della
collaborazione  dei  servizi pubblici sanitari locali, ospedalieri ed
extra  ospedalieri,  d'intesa  con la regione e secondo gli indirizzi
del Ministero della sanita'.
  I  detenuti e gli internati possono richiedere di essere visitati a
proprie  spese  da  un sanitario di loro fiducia. Per gli imputati e'
necessaria  l'autorizzazione  del  magistrato  che procede, sino alla
pronuncia della sentenza di primo grado.
  Il  medico  provinciale visita almeno due volte l'anno gli istituti
di   prevenzione   e  di  pena  allo  scopo  di  accertare  lo  stato
igienico-sanitario,  l'adeguatezza  delle misure di profilassi contro
le malattie infettive disposte dal servizio sanitario penitenziario e
le condizioni igieniche e sanitarie dei ristretti negli istituti.
  Il  medico  provinciale  riferisce  sulle  visite  compiute  e  sui
provvedimenti  da  adottare  al Ministero della sanita' e a quello di
grazia e giustizia, informando altresi' i competenti uffici regionali
e il magistrato di sorveglianza.