Art. 12. 
 Attrezzature per attivita' di lavoro di istruzione e di ricreazione 
 
  Negli istituti penitenziari, secondo le esigenze  del  trattamento,
sono  approntate  attrezzature  per  lo  svolgimento   di   attivita'
lavorative, di istruzione  scolastica  e  professionale,  ricreative,
culturali e di ogni altra attivita' in comune. 
  Gli istituti  devono  inoltre  essere  forniti  di  una  biblioteca
costituita da libri e periodici, scelti  dalla  commissione  prevista
dal secondo comma dell'articolo 16. 
  Alla gestione del servizio di biblioteca partecipano rappresentanti
dei detenuti e degli internati.