Art. 6. 
               Locali di soggiorno e di pernottamento 
 
  I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati
devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e
artificiale in modo da permettere il lavoro  e  la  lettura;  aerati,
riscaldati ove le condizioni  climatiche  lo  esigono,  e  dotati  di
servizi igienici riservati, decenti e  di  tipo  razionale.  I  detti
locali devono essere tenuti in buono  stato  di  conservazione  e  di
pulizia. 
  I locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate  di
uno o piu' posti. 
  Particolare cura e' impiegata nella scelta  di  quei  soggetti  che
sono collocati in camere a piu' posti. 
  Agli imputati deve essere garantito il pernottamento in  camere  ad
un posto a meno che la situazione particolare  dell'istituto  non  lo
consenta. 
  Ciascun detenuto e internato dispone di  adeguato  corredo  per  il
proprio letto.