Art. 7.
                         Vestiario e corredo

  Ciascun  soggetto  e'  fornito  di  biancheria,  di  vestiario e di
effetti   di   uso  in  quantita'  sufficiente,  in  buono  stato  di
conservazione  e  di  pulizia  e  tali da assicurare la soddisfazione
delle normali esigenze di vita.
  L'abito e' di tessuto a tinta unita e di foggia decorosa.
  E' concesso l'abito di lavoro quando e' reso necessario
dall'attivita' svolta.
  Gli  imputati  e i condannati a pena detentiva inferiore ad un anno
possono   indossare  abiti  di  loro  proprieta',  purche'  puliti  e
convenienti.  L'abito  fornito  agli  imputati  deve  essere comunque
diverso da quello dei condannati e degli internati.
  I  detenuti  e  gli  internati  possono essere ammessi a far uso di
corredo  di  loro  proprieta'  e  di  oggetti che abbiano particolare
valore morale o affettivo.