Art. 9. 
                            Alimentazione 
 
  Ai detenuti e agli internati e' assicurata un'alimentazione sana  e
sufficiente, adeguata all'eta', al sesso, allo stato  di  salute,  al
lavoro, alla stagione, al clima. 
  Il vitto e' somministrato, di regola, in locali all'uopo destinati.
  I detenuti e gli internati devono avere sempre a disposizione acqua
  potabile. 
  La quantita' e la qualita' del vitto giornaliero  sono  determinate
da apposite tabelle approvate con decreto ministeriale. 
  Il servizio di vettovagliamento e' di regola  gestito  direttamente
dall'amministrazione penitenziaria. 
  Una  rappresentanza  dei  detenuti  o  degli  internati,  designata
mensilmente per sorteggio, controlla l'applicazione delle  tabelle  e
la preparazione del vitto. 
  Ai detenuti e agli internati e' consentito  l'acquisto,  a  proprie
spese, di generi alimentari e di conforto, entro i limiti fissati dal
regolamento. La vendita dei generi  alimentari  o  di  conforto  deve
essere   affidata   di   regola   a   spacci   gestiti   direttamente
dall'amministrazione  carceraria  o  da  imprese  che  esercitano  la
vendita a prezzi controllati dall'autorita' comunale.  I  prezzi  non
possono essere superiori a quelli comunemente praticati nel luogo  in
cui e' sito l'istituto. La  rappresentanza  indicata  nel  precedente
comma,  integrata  da  un  delegato  del  direttore,  scelto  tra  il
personale civile  dell'istituto,  controlla  qualita'  e  prezzi  dei
generi venduti nell'istituto.