Art. 19. Revoca e sospensione dell'autorizzazione In caso di accertate irregolarita' durante il corso della coltivazione, della raccolta, della fabbricazione, trasformazione, sintesi, impiego, custodia, commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, o quando vengono a mancare in tutto o in parte i requisiti prescritti dalla legge per il titolare o per il legale rappresentante o per il direttore tecnico, il Ministro per la sanita' procede alla revoca dell'autorizzazione. Il Ministro per la sanita' puo' procedere alla revoca anche in caso di incidente tecnico, di furto, di deterioramento di sostanze stupefacenti o psicotrope o di altre irregolarita' verificatesi anche per colpa del personale addetto. Nei casi previsti dai precedenti commi, qualora il fatto risulti di lieve entita', puo' essere adottato un provvedimento di sospensione dell'autorizzazione fino a sei mesi. Il provvedimento di revoca o di sospensione deve essere motivato ed e' notificato agli interessati tramite il sindaco e comunicato all'autorita' sanitaria regionale, alla questura competente per territorio e, ove occorra, al comando generale della guardia di finanza. Nel caso che le irregolarita' indicate nel primo comma concernano esclusivamente le prescrizioni tecnico-agrarie, il Ministro per la sanita' adotta i provvedimenti opportuni, sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.