Art. 19.
              Revoca e sospensione dell'autorizzazione

  In   caso   di  accertate  irregolarita'  durante  il  corso  della
coltivazione,  della  raccolta,  della fabbricazione, trasformazione,
sintesi,  impiego,  custodia,  commercio  di  sostanze stupefacenti o
psicotrope,  o  quando  vengono  a  mancare  in  tutto  o  in parte i
requisiti  prescritti  dalla  legge  per  il titolare o per il legale
rappresentante o per il direttore tecnico, il Ministro per la sanita'
procede alla revoca dell'autorizzazione.
  Il Ministro per la sanita' puo' procedere alla revoca anche in caso
di  incidente  tecnico,  di  furto,  di  deterioramento  di  sostanze
stupefacenti o psicotrope o di altre irregolarita' verificatesi anche
per colpa del personale addetto.
  Nei casi previsti dai precedenti commi, qualora il fatto risulti di
lieve  entita',  puo' essere adottato un provvedimento di sospensione
dell'autorizzazione fino a sei mesi.
  Il provvedimento di revoca o di sospensione deve essere motivato ed
e'  notificato  agli  interessati  tramite  il  sindaco  e comunicato
all'autorita'  sanitaria  regionale,  alla  questura  competente  per
territorio  e,  ove  occorra,  al  comando  generale della guardia di
finanza.
  Nel  caso  che le irregolarita' indicate nel primo comma concernano
esclusivamente  le  prescrizioni  tecnico-agrarie, il Ministro per la
sanita'  adotta  i  provvedimenti  opportuni,  sentito  il  Ministero
dell'agricoltura e delle foreste.