Art. 20. Provvedimenti in caso di cessazione delle attivita' autorizzate Nei casi di decadenza, di revoca o di sospensione dell'autorizzazione, il Ministro per la sanita', salvo quanto previsto dal successivo articolo, adotta i provvedimenti ritenuti opportuni nei riguardi delle eventuali giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope e provvede al ritiro del bollettario e dei registri previsti dalla presente legge, nonche' al ritiro del decreto di autorizzazione.