Art. 20.
   Provvedimenti in caso di cessazione delle attivita' autorizzate

  Nei    casi    di   decadenza,   di   revoca   o   di   sospensione
dell'autorizzazione,   il  Ministro  per  la  sanita',  salvo  quanto
previsto  dal  successivo  articolo,  adotta i provvedimenti ritenuti
opportuni   nei   riguardi   delle  eventuali  giacenze  di  sostanze
stupefacenti  o psicotrope e provvede al ritiro del bollettario e dei
registri previsti dalla presente legge, nonche' al ritiro del decreto
di autorizzazione.