Art. 21.
    Cessione o distruzione di sostanze stupefacenti o psicotrope

  Nell'esercizio  delle facolta' previste dal precedente articolo, il
Ministro    per    la   sanita'   puo'   consentire,   su   richiesta
dell'interessato, la cessione delle giacenze di sostanze stupefacenti
o  psicotrope  ai  relativi  fornitori ovvero ad altri enti o imprese
autorizzati o a farmacie, nominativamente indicati.
  Qualora  nel  termine di un anno non sia stato possibile realizzare
alcuna  destinazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, queste
vengono  acquisite  dallo  Stato  ed  utilizzate  con  le procedure e
modalita' di cui al successivo articolo.
  Le  sostanze deteriorate non utilizzabili farmacologicamente devono
essere  distrutte, osservando le modalita' di cui alla lettera f) del
successivo articolo 24.
  Dell'avvenuta  esecuzione  dei  provvedimenti  adottati a norma del
presente articolo deve essere redatto apposito verbale.