Art. 24.
                      Compiti della commissione

  La  commissione  di  cui  al  precedente  articolo  ha  le seguenti
attribuzioni:
    a)  procede  all'accertamento  qualitativo  e  quantitativo degli
stupefacenti e delle sostanze psicotrope confiscati o prelevati dalle
partite  d'importazione o comunque messi a disposizione del Ministero
della sanita';
    b)  determina  gli  stupefacenti  e  le  sostanze  psicotrope  da
distribuire  gratuitamente  alle  farmacie  di  enti ospedalieri e di
policlinici universitari in rapporto al fabbisogno dell'anno;
    c)   determina  gli  stupefacenti  da  affidare  per  la  vendita
all'Istituto chimico farmaceutico militare;
    d)  determina gli stupefacenti da affidare in cessione temporanea
a  industrie  farmaceutiche  per  la  lavorazione ai fini di renderli
idonei alla vendita di cui al punto c);
    e)  destina,  per  scopo  di  studio,  o  per  indagini richieste
dall'autorita'  giudiziaria  all'Istituto  superiore  di sanita' e ad
istituti  scientifici  in  genere,  o per scopo di addestramento alle
forze  di  polizia, campioni di stupefacenti o di sostanze psicotrope
confiscati  a norma delle vigenti disposizioni o prelevati da partite
di  importazione  o comunque messi a disposizione del Ministero della
sanita';
    f)  dispone  le  modalita'  di distruzione degli stupefacenti non
utilizzabili e ne controlla la esecuzione.
  La commissione per le attribuzioni di cui alla lettera a) si avvale
dei  laboratori  dell'Istituto  superiore  di  sanita'  o di istituti
universitari.