Art. 25. Composizione della commissione La commissione indicata nell'articolo 23 e' presieduta da un direttore generale del Ministero della sanita' o in sua sostituzione, in caso di impedimento o di assenza, da un funzionario dei ruoli tecnici dello stesso Ministero di qualifica non inferiore a dirigente superiore, designati dal Ministro per la sanita', ed e' composta da: a) un funzionario chimico del Ministero della sanita' di qualifica non inferiore a chimico superiore; b) un funzionario amministrativo del Ministero della sanita' di qualifica non inferiore a direttore di sezione; c) un ufficiale chimico farmacista della sanita' militare del Ministero della difesa; d) un ufficiale della guardia di finanza, designato dal comando generale dell'Arma; e) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, designato dal comando generale dell'Arma stessa; f) un funzionario chimico dell'Istituto superiore di sanita' di qualifica non inferiore a ricercatore; g) un funzionario di pubblica sicurezza in servizio presso il Centro nazionale di coordinamento delle operazioni di polizia criminale, designato dal Ministro per l'interno. In relazione a particolari compiti rientranti nella sua competenza la commissione puo' nominare nel proprio seno una sottocommissione. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita'.