Art. 25.
                   Composizione della commissione

  La  commissione  indicata  nell'articolo  23  e'  presieduta  da un
direttore generale del Ministero della sanita' o in sua sostituzione,
in  caso  di  impedimento  o  di assenza, da un funzionario dei ruoli
tecnici dello stesso Ministero di qualifica non inferiore a dirigente
superiore, designati dal Ministro per la sanita', ed e' composta da:
    a)   un  funzionario  chimico  del  Ministero  della  sanita'  di
qualifica non inferiore a chimico superiore;
    b)  un  funzionario amministrativo del Ministero della sanita' di
qualifica non inferiore a direttore di sezione;
    c)  un  ufficiale  chimico  farmacista della sanita' militare del
Ministero della difesa;
    d)  un  ufficiale della guardia di finanza, designato dal comando
generale dell'Arma;
    e)  un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, designato dal comando
generale dell'Arma stessa;
    f)  un  funzionario chimico dell'Istituto superiore di sanita' di
qualifica non inferiore a ricercatore;
    g)  un  funzionario  di  pubblica sicurezza in servizio presso il
Centro   nazionale  di  coordinamento  delle  operazioni  di  polizia
criminale, designato dal Ministro per l'interno.
  In  relazione a particolari compiti rientranti nella sua competenza
la commissione puo' nominare nel proprio seno una sottocommissione.
  Le  funzioni  di segretario sono esercitate da un funzionario della
carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita'.