Art. 40. Il personale di cui al precedente articolo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, puo' chiedere di rientrare alle amministrazioni di rispettiva provenienza, mantenendo la posizione giuridica ed economica acquisita. Queste provvedono, ove possibile, alla sostituzione con personale di pari carriera e qualifica che consenta al passaggio. Agli effetti dell'applicazione del presente decreto il suddetto personale e' equiparato a quello indicato nella lettera a) dell'articolo precedente. I relativi provvedimenti sono adottati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro dell'amministrazione interessata.