Art. 40.

  Il  personale  di  cui  al precedente articolo, entro trenta giorni
dalla  data  di  pubblicazione del presente decreto, puo' chiedere di
rientrare  alle amministrazioni di rispettiva provenienza, mantenendo
la posizione giuridica ed economica acquisita.
  Queste  provvedono,  ove possibile, alla sostituzione con personale
di  pari carriera e qualifica che consenta al passaggio. Agli effetti
dell'applicazione  del  presente  decreto  il  suddetto  personale e'
equiparato   a   quello   indicato  nella  lettera  a)  dell'articolo
precedente.
  I relativi provvedimenti sono adottati con decreto del Ministro per
i  beni  culturali  e  ambientali  di concerto con il Ministro per il
tesoro ed il Ministro dell'amministrazione interessata.