Art. 51.

  Il  Ministro,  sentito  il consiglio di amministrazione, stabilisce
con  proprio  decreto,  entro  i limiti delle dotazioni organiche dei
ruoli   previsti  dalle  tabelle  allegate  al  presente  decreto,  i
contingenti di personale da destinare in via organica alla segreteria
permanente  del  Consiglio  nazionale B.C.A., ai comitati di settore,
agli uffici e servizi centrali del Ministero, agli istituti centrali,
nonche' alle singole soprintendenze ed agli altri uffici periferici.
  Con  la  stessa  procedura si provvede alla periodica revisione dei
contingenti,   in  relazione  alle  mutate  esigenze  funzionali  dei
servizi.