Art. 51. Il Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, stabilisce con proprio decreto, entro i limiti delle dotazioni organiche dei ruoli previsti dalle tabelle allegate al presente decreto, i contingenti di personale da destinare in via organica alla segreteria permanente del Consiglio nazionale B.C.A., ai comitati di settore, agli uffici e servizi centrali del Ministero, agli istituti centrali, nonche' alle singole soprintendenze ed agli altri uffici periferici. Con la stessa procedura si provvede alla periodica revisione dei contingenti, in relazione alle mutate esigenze funzionali dei servizi.