Art. 6.

  Il  quarto  comma  dell'articolo 26 della legge 6 febbraio 1948, n.
29, e' sostituito dal seguente:
  "L'elettore  iscritto  nelle liste elettorali per le elezioni delle
due   Camere,  dopo  che  e'  stata  riconosciuta  la  sua  identita'
personale, ritira dal presidente del seggio le due schede, che devono
essere di colore diverso e, dopo aver espresso il voto, le riconsegna
contemporaneamente  al  presidente  il quale le pone nelle rispettive
urne".