Art. 6. Il quarto comma dell'articolo 26 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e' sostituito dal seguente: "L'elettore iscritto nelle liste elettorali per le elezioni delle due Camere, dopo che e' stata riconosciuta la sua identita' personale, ritira dal presidente del seggio le due schede, che devono essere di colore diverso e, dopo aver espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente il quale le pone nelle rispettive urne".