Art. 7.

  I  plichi di cui all'articolo 67 del testo unico delle leggi per la
elezione   della  Camera  dei  deputati  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  30  marzo 1957, n. 361, debbono essere
rimessi  contemporaneamente,  prima  che  inizino  le  operazioni  di
scrutinio, per il tramite del comune al pretore del mandamento che ne
rilascia ricevuta.
  I   plichi  contenenti  gli  atti  dello  scrutinio  devono  essere
recapitati, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o,
per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al sindaco del comune,
il  quale  provvedera'  al  sollecito  inoltro  agli  uffici cui sono
diretti.
  Il  plico  di cui all'articolo 75; quinto comma, del predetto testo
unico  deve  essere  recapitato,  con  le  stesse modalita' di cui al
precedente  comma,  al  sindaco  del  comune, il quale provvedera' al
successivo inoltro al pretore.