Art. 7. I plichi di cui all'articolo 67 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, debbono essere rimessi contemporaneamente, prima che inizino le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune al pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta. I plichi contenenti gli atti dello scrutinio devono essere recapitati, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al sindaco del comune, il quale provvedera' al sollecito inoltro agli uffici cui sono diretti. Il plico di cui all'articolo 75; quinto comma, del predetto testo unico deve essere recapitato, con le stesse modalita' di cui al precedente comma, al sindaco del comune, il quale provvedera' al successivo inoltro al pretore.