Art. 9. 
 
  Per  le  sezioni  elettorali,  nella  cui  circoscrizione  esistono
ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a  199  posti  letto  o
luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori
ivi esistenti viene raccolto, durante le ore  in  cui  e'  aperta  la
votazione, da uno speciale seggio, composto da un presidente e da due
scrutatori, nominati con le modalita' stabilite per tali nomine. 
  La costituzione di tale seggio speciale deve essere  effettuata  il
giorno che precede le  elezioni  contemporaneamente  all'insediamento
dell'ufficio elettorale di sezione. 
  Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio. 
  Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista  o  dei
gruppi di candidati, designati presso la sezione elettorale,  che  ne
facciano richiesta. 
  Il presidente cura che sia rispettata la liberta' e  la  segretezza
del voto. 
  Dei nominativi degli elettori viene presa nota  in  apposita  lista
aggiunta da allegare a quella della sezione. 
  I compiti del seggio, costituito a  norma  del  presente  articolo,
sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e dei
detenuti e cessano non appena le schede votate,  raccolte  in  plichi
separati in caso di  piu'  elezioni,  vengono  portate  alla  sezione
elettorale per essere immesse immediatamente nell'urna o  nelle  urne
destinate alla votazione, previo riscontro del loro numero con quello
degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista. 
  Alla sostituzione del presidente e degli  scrutatori  eventualmente
assenti o impediti, si procede con  le  modalita'  stabilite  per  la
sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali. 
  Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche  per
le sezioni ospedaliere per la raccolta del voto dei ricoverati che  a
giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina. 
  Negli ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, il  voto
degli  elettori  ivi  ricoverati  viene  raccolto  con  le  modalita'
previste dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361. 
  Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto
siano piu' di cinquecento, la commissione elettorale mandamentale, su
proposta  del  sindaco,  entro  il  secondo  giorno  antecedente   la
votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della  raccolta  del
voto con lo speciale seggio previsto nel presente  articolo,  tra  la
sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo  di  detenzione  ed
una sezione contigua.