Art. 12.

  Per  accertare  la rispondenza degli impianti ai requisiti previsti
dalla  presente  legge, il comune, anche avvalendosi eventualmente di
altri  organismi  aventi specifica competenza tecnica, ha facolta' di
procedere,  in  tutti  i  casi,  a  verifiche  mediante controlli. Le
verifiche   possono   essere   effettuate   anche  su  richiesta  del
committente,  dell'acquirente  dell'immobile o del conduttore, con le
spese a loro carico.