Art. 6.

  Sono  aboliti  nella scuola media gli esami di riparazione e quelli
di seconda sessione.
  I  candidati  esterni  sono  ammessi a sostenere l'esame di licenza
media nell'unica sessione di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15
febbraio  1969,  n.  9,  convertito,  con modificazioni nella legge 5
aprile  1969,  n.  119;  sono, altresi', ammessi a sostenere esami di
idoneita'  in  unica sessione per la frequenza delle classi seconda e
terza.
  Le prove suppletive degli esami di licenza media e di idoneita' per
i  candidati assenti per gravi e comprovati motivi devono concludersi
prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo.
  Gli   alunni   che   per   assenze   determinate  da  malattia,  da
trasferimento  della  famiglia o da altri gravi impedimenti di natura
oggettiva non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni
in una o piu' discipline, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio
dell'anno  scolastico  successivo, prove suppletive che si concludono
con  il  giudizio  complessivo di ammissione o di non ammissione alla
classe successiva.