Art. 6. Sono aboliti nella scuola media gli esami di riparazione e quelli di seconda sessione. I candidati esterni sono ammessi a sostenere l'esame di licenza media nell'unica sessione di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni nella legge 5 aprile 1969, n. 119; sono, altresi', ammessi a sostenere esami di idoneita' in unica sessione per la frequenza delle classi seconda e terza. Le prove suppletive degli esami di licenza media e di idoneita' per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi devono concludersi prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo. Gli alunni che per assenze determinate da malattia, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni in una o piu' discipline, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione alla classe successiva.