Art. 7.

  Al  fine  di  agevolare  l'attuazione  del diritto allo studio e la
piena  formazione  della personalita' degli alunni, la programmazione
educativa  puo'  comprendere  attivita'  scolastiche  di integrazione
anche a carattere interdisciplinare, organizzate per gruppi di alunni
della  stessa  classe o di classi diverse, ed iniziative di sostegno,
anche   allo  scopo  di  realizzare  interventi  individualizzati  in
relazione alle esigenze dei singoli alunni.
  Nell'ambito  della  programmazione  di cui al precedente comma sono
previste  forme  di  integrazione e di sostegno a favore degli alunni
portatori  di  handicaps  da  realizzare mediante l'utilizzazione dei
docenti,  di  ruolo  o  incaricati a tempo indeterminato, in servizio
nella   scuola   media   e  in  possesso  di  particolari  titoli  di
specializzazione,  che  ne facciano richiesta, entro il limite di una
unita'  per ciascuna classe che accolga alunni portatori di handicaps
e nel numero massimo di sei ore settimanali.
  Le   classi  che  accolgono  alunni  portatori  di  handicaps  sono
costituite con un massimo di 20 alunni.
  In  tali classi devono essere assicurati la necessaria integrazione
specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari
di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti
locali preposti, nei limiti delle relative disponibilita' di bilancio
e  sulla  base  del  programma  predisposto  dal consiglio scolastico
distrettuale.
  Le  attivita'  di  cui  al  primo  comma  del  presente articolo si
svolgono  periodicamente  in  sostituzione  delle  normali  attivita'
didattiche  e  fino  ad  un  massimo  di  160 ore nel corso dell'anno
scolastico  con  particolare  riguardo al tempo iniziale e finale del
periodo   delle  lezioni,  secondo  un  programma  di  iniziative  di
integrazione  e  di sostegno che dovra' essere elaborato dal collegio
dei  docenti sulla base di criteri generali indicati dal consiglio di
istituto e delle proposte dei consigli di classe.
  Esse  sono attuate dai docenti delle classi nell'ambito dell'orario
complessivo  settimanale  degli  insegnamenti  stabiliti per ciascuna
classe.
  Le attivita' previste dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge
31 dicembre 1962, n. 1859, devono essere coordinate con le iniziative
comprese nel programma di cui al precedente quinto comma.
  Il  suddetto programma viene periodicamente verificato e aggiornato
dal collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico.
  I   consigli   di   classe,   nelle  riunioni  periodiche  previste
dall'ultimo  comma  dell'articolo  2 della legge 31 dicembre 1962, n.
1859,  verificano  l'andamento  complessivo  dell'attivita' didattica
nelle   classi   di   loro  competenza  e  propongono  gli  opportuni
adeguamenti del programma di lavoro.
  Le classi di aggiornamento e le classi differenziali previste dagli
articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono abolite.