Art. 8.

  Con  ordinanza  del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il
Consiglio  nazionale  della  pubblica istruzione, saranno stabiliti i
criteri  e  le modalita' di attuazione dell'articolo 3, ultimo comma,
della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.
  In  particolare,  saranno  precisate  le  funzioni integrative e di
sostegno   dello   studio   sussidiario   e  delle  libere  attivita'
complementari,   nonche'   le  condizioni  necessarie  perche'  possa
prevedersi   il   funzionamento,  oltre  che  del  doposcuola,  della
prescuola e dell'interscuola.
  Le  attivita'  di prescuola e interscuola rientrano nelle 20 ore di
cui  alla  lettera  b), primo comma, dell'articolo 88 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.