Art. 5.
                       Funzioni amministrative

  Le  regioni  esercitano  le  funzioni  amministrative in materia di
caccia  normalmente  mediante  delega  alle  province, alle comunita'
montane, ai comuni, singoli o associati.
  Le regioni e gli enti delegati possono avvalersi, nell'espletamento
delle  funzioni  legislative  e  amministrative per le materie di cui
alla  presente  legge, dei pareri dell'Istituto nazionale di biologia
della,  selvaggina, della partecipazione e della collaborazione delle
associazioni  venatorie  nazionali  riconosciute,  delle associazioni
naturalistiche  e  protezionistiche  nazionali, di esperti in scienze
naturali  (zoologi  ed  ecologi) e delle associazioni professionali e
sindacali degli imprenditori e dei lavoratori agricoli.
  Le  regioni  a  statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano  provvedono  in  base  alle  competenze  esclusive nei limiti
stabiliti dai rispettivi statuti.