Art. 5. Funzioni amministrative Le regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia normalmente mediante delega alle province, alle comunita' montane, ai comuni, singoli o associati. Le regioni e gli enti delegati possono avvalersi, nell'espletamento delle funzioni legislative e amministrative per le materie di cui alla presente legge, dei pareri dell'Istituto nazionale di biologia della, selvaggina, della partecipazione e della collaborazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, delle associazioni naturalistiche e protezionistiche nazionali, di esperti in scienze naturali (zoologi ed ecologi) e delle associazioni professionali e sindacali degli imprenditori e dei lavoratori agricoli. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.