Art. 6. 
                           Piani regionali 
 
  Per  gli  interventi  nel   settore   della   caccia   le   regioni
predisporranno, articolandoli per  province  o  per  zone  venatorie,
piani annuali o pluriennali che prevedano: 
    a) oasi di protezione, destinate al rifugio,  alla  riproduzione,
alla sosta della fauna selvatica; 
    b) zone di ripopolamento e cattura, destinate  alla  riproduzione
della selvaggina, al suo irradiamento nelle zone circostanti ed  alla
cattura della medesima per il ripopolamento; 
    c) centri pubblici di produzione di selvaggina anche  allo  stato
naturale; 
    d) centri privati di produzione di selvaggina  anche  allo  stato
naturale, rigorosamente regolamentati e  controllati  dalle  regioni,
organizzati in forma di azienda  ove  e'  vietato  l'esercizio  della
caccia; 
    e) zone di addestramento cani e per le gare degli  stessi,  anche
su selvaggina naturale; la gestione di tali zone puo' essere affidata
ad associazioni venatorie o cinofile; 
    f) norme che prevedano e regolamentino gli  incentivi  in  favore
dei proprietari e conduttori dei fondi, singoli o associati,  che  si
impegnino al ripristino ed alla salvaguardia  dell'ambiente  ed  alla
produzione di selvaggina; 
    g) norme che  fissino  i  criteri  per  la  determinazione  degli
indennizzi in favore dei conduttori dei fondi,  per  la  liquidazione
degli effettivi danni alle produzioni da parte della  selvaggina  nei
terreni utilizzati per gli scopi di cui ai punti a) e b). 
  Le zone  di  cui  ai  punti  a),  b)  e  c)  saranno  possibilmente
delimitate da confini  naturali  ed  indicate  da  apposite  tabelle,
esenti da tasse, a cura delle regioni o degli  enti  locali,  per  le
competenze  proprie  o  delegate.  Dette  zone  non  possono  essere,
complessivamente, inferiori ad un ottavo ne' superiori  a  un  quarto
del territorio agrario-forestale di ciascuna provincia. 
  Le zone di cui al punto d)  devono  essere  delimitate  da  tabelle
perimetrali, secondo le  disposizioni  impartite  dalle  regioni  che
fisseranno, altresi', l'ammontare delle tasse dovute  in  conformita'
dell'articolo 24. 
  Lo Stato e gli enti pubblici territoriali proprietari o gestori  di
terreni possono concederne l'uso alle  regioni  per  la  costituzione
delle zone di cui ai punti a), b) e c). 
  La  deliberazione  che  determina  il  perimetro  delle   zone   da
vincolare,  come  indicato  nei  punti  a),  b)  e  c),  deve  essere
notificata ai proprietari o conduttori dei fondi e  pubblicata  nelle
forme consuete. 
  Avverso tale deliberazione i proprietari o  conduttori  interessati
possono proporre opposizione, in carta semplice ed  esente  da  oneri
fiscali, alla regione, entro sessanta giorni dalla notificazione. 
  Decorso il suddetto termine, la regione, ove sussista  il  consenso
dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno i due terzi
della superficie complessiva che si intende  vincolare,  provvede  in
merito alla costituzione delle oasi di protezione  e  delle  zone  di
ripopolamento  e   cattura,   decidendo   anche   sulle   opposizioni
presentate, e stabilisce, con  lo  stesso  provvedimento,  le  misure
necessarie  ad  assicurare  una  efficace  sorveglianza  delle   zone
medesime anche a mezzo di appositi agenti o guardie venatorie. 
  Il consenso si ritiene validamente accordato anche nel caso che non
sia stata presentata formale opposizione. 
  La  regione,  in  via  eccezionale  ed  in  vista  di   particolari
necessita' faunistiche, puo' disporre  la  costituzione  coattiva  di
oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura.