Art. 6. Piani regionali Per gli interventi nel settore della caccia le regioni predisporranno, articolandoli per province o per zone venatorie, piani annuali o pluriennali che prevedano: a) oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione, alla sosta della fauna selvatica; b) zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della selvaggina, al suo irradiamento nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per il ripopolamento; c) centri pubblici di produzione di selvaggina anche allo stato naturale; d) centri privati di produzione di selvaggina anche allo stato naturale, rigorosamente regolamentati e controllati dalle regioni, organizzati in forma di azienda ove e' vietato l'esercizio della caccia; e) zone di addestramento cani e per le gare degli stessi, anche su selvaggina naturale; la gestione di tali zone puo' essere affidata ad associazioni venatorie o cinofile; f) norme che prevedano e regolamentino gli incentivi in favore dei proprietari e conduttori dei fondi, singoli o associati, che si impegnino al ripristino ed alla salvaguardia dell'ambiente ed alla produzione di selvaggina; g) norme che fissino i criteri per la determinazione degli indennizzi in favore dei conduttori dei fondi, per la liquidazione degli effettivi danni alle produzioni da parte della selvaggina nei terreni utilizzati per gli scopi di cui ai punti a) e b). Le zone di cui ai punti a), b) e c) saranno possibilmente delimitate da confini naturali ed indicate da apposite tabelle, esenti da tasse, a cura delle regioni o degli enti locali, per le competenze proprie o delegate. Dette zone non possono essere, complessivamente, inferiori ad un ottavo ne' superiori a un quarto del territorio agrario-forestale di ciascuna provincia. Le zone di cui al punto d) devono essere delimitate da tabelle perimetrali, secondo le disposizioni impartite dalle regioni che fisseranno, altresi', l'ammontare delle tasse dovute in conformita' dell'articolo 24. Lo Stato e gli enti pubblici territoriali proprietari o gestori di terreni possono concederne l'uso alle regioni per la costituzione delle zone di cui ai punti a), b) e c). La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato nei punti a), b) e c), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi e pubblicata nelle forme consuete. Avverso tale deliberazione i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, alla regione, entro sessanta giorni dalla notificazione. Decorso il suddetto termine, la regione, ove sussista il consenso dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno i due terzi della superficie complessiva che si intende vincolare, provvede in merito alla costituzione delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura, decidendo anche sulle opposizioni presentate, e stabilisce, con lo stesso provvedimento, le misure necessarie ad assicurare una efficace sorveglianza delle zone medesime anche a mezzo di appositi agenti o guardie venatorie. Il consenso si ritiene validamente accordato anche nel caso che non sia stata presentata formale opposizione. La regione, in via eccezionale ed in vista di particolari necessita' faunistiche, puo' disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura.