Art. 7. Zona delle Alpi Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, e' considerato zona faunistica a se' stante. Le regioni interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma precedente, emaneranno, nel rispetto dei principi generali della presente legge, norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare la caccia, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali. Le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa con le regioni a statuto speciale e con le province autonome di Trento e Bolzano, determinano i confini della zona faunistica delle Alpi con l'apposizione di tabelle esenti da tasse.