Art. 7.
                           Zona delle Alpi

  Agli  effetti  della  presente  legge  il  territorio  delle  Alpi,
individuabile  nella  consistente presenza della tipica flora e fauna
alpina, e' considerato zona faunistica a se' stante.
  Le regioni interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma
precedente,  emaneranno,  nel  rispetto  dei  principi generali della
presente   legge,   norme   particolari  al  fine  di  proteggere  la
caratteristica  fauna  e  disciplinare  la caccia, tenute presenti le
consuetudini e le tradizioni locali.
  Le  regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa
con  le  regioni  a  statuto  speciale  e con le province autonome di
Trento  e  Bolzano, determinano i confini della zona faunistica delle
Alpi con l'apposizione di tabelle esenti da tasse.