Art. 12. Isolamento degli impianti termici da installare Per gli impianti termici da installare negli edifici di cui all'art. 1 della legge, tutte le tubazioni, comprese quelle montanti in traccia o situate nelle intercapedini delle tamponature a cassetta, anche quando queste ultime sono isolate termicamente, devono essere installate e coibentate, secondo le seguenti modalita': gli spessori dell'isolante per il coibente di riferimento che abbia conducibilita' λ di 0,035 kcal/m h °C ovvero di 0,041 W/m °C, devono avere i valori indicati alla successiva tabella; nel caso di impiego di materiali isolanti con conducibilita' termica λ' diversa da λ, si utilizzano gli spessori equivalenti ricavati mediante la formula (1); i valori λ e λ' a 50 °C (kcal/mh °C, W/m °C) sono ricavati da certificati di prova rilasciati da laboratori autorizzati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, aumentati del 20%. Parte di provvedimento in formato grafico La tabella 2 permette di ricavare direttamente il termine Parte di provvedimento in formato grafico i montanti verticali delle tubazioni devono essere posti al di qua dell'isolamento verso l'interno del fabbricato ed i relativi spessori di isolamento, che risultano dalla tabella 1, vanno moltiplicati per 0,5; per le tubazioni correnti entro strutture non affacciate ne' all'esterno ne' su locali non riscaldati, gli spessori di cui alla tabella I vanno moltiplicati per 0,3; i materiali coibenti a contatto con le tubazioni devono presentare stabilita' dimensionale e funzionale alle temperature di esercizio e per la durata dichiarata dal produttore; devono inoltre presentare un comportamento al fuoco idoneo, in relazione al loro inserimento nelle strutture e al tipo e destinazione dell'edificio, da dimostrare con documentazione di avvenuti accertamenti di laboratorio; per i canali dell'aria per il riscaldamento degli ambienti, posti in ambienti non riscaldati, lo spessore dell'isolante per i coibenti con conducibilita' termica λ= 0,035 (kcal/h m °C) deve essere di 30 mm, nel caso di impiego di materiali isolanti di diversa natura, lo spessore suddetto va moltiplicato per il rapporto λ'/λ. La verifica del grado di isolamento degli impianti termici degli edifici deve essere effettuata attraverso il controllo degli spessori in opera dei coibenti impiegati. TABELLA 1 Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA 2 Parte di provvedimento in formato grafico