Art. 12. 
           Isolamento degli impianti termici da installare 
 
  Per gli  impianti  termici  da  installare  negli  edifici  di  cui
all'art. 1 della legge, tutte le tubazioni, comprese quelle  montanti
in  traccia  o  situate  nelle  intercapedini  delle  tamponature   a
cassetta, anche  quando  queste  ultime  sono  isolate  termicamente,
devono essere installate e coibentate, secondo le seguenti modalita': 
  gli spessori dell'isolante per il coibente di riferimento che abbia
conducibilita' λ di 0,035 kcal/m h °C ovvero di 0,041 W/m °C,  devono
avere i valori indicati alla successiva tabella; 
    nel caso di impiego  di  materiali  isolanti  con  conducibilita'
termica λ' diversa da  λ,  si  utilizzano  gli  spessori  equivalenti
ricavati mediante la formula (1); i valori λ e λ' a  50  °C  (kcal/mh
°C, W/m °C) sono ricavati  da  certificati  di  prova  rilasciati  da
laboratori autorizzati dal Ministero dell'industria, del commercio  e
dell'artigianato, aumentati del 20%. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
      La tabella 2 permette di ricavare direttamente il termine 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    i montanti verticali delle tubazioni devono essere  posti  al  di
qua dell'isolamento verso l'interno  del  fabbricato  ed  i  relativi
spessori  di  isolamento,  che  risultano  dalla  tabella  1,   vanno
moltiplicati per 0,5; 
    per le tubazioni correnti  entro  strutture  non  affacciate  ne'
all'esterno ne' su locali non riscaldati, gli spessori  di  cui  alla
tabella I vanno moltiplicati per 0,3; 
    i  materiali  coibenti  a  contatto  con  le   tubazioni   devono
presentare stabilita' dimensionale e funzionale alle  temperature  di
esercizio e per la durata dichiarata dal produttore;  devono  inoltre
presentare un comportamento al fuoco idoneo,  in  relazione  al  loro
inserimento nelle strutture e al tipo e  destinazione  dell'edificio,
da  dimostrare  con  documentazione  di  avvenuti   accertamenti   di
laboratorio; 
    per i canali dell'aria per il riscaldamento degli ambienti, posti
in ambienti non riscaldati, lo spessore dell'isolante per i  coibenti
con conducibilita' termica λ= 0,035 (kcal/h m °C) deve essere  di  30
mm, nel caso di impiego di materiali isolanti di diversa  natura,  lo
spessore suddetto va moltiplicato per il rapporto λ'/λ. 
  La verifica del grado di isolamento degli  impianti  termici  degli
edifici deve essere effettuata attraverso il controllo degli spessori
in opera dei coibenti impiegati. 
 
                                                            TABELLA 1 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                            TABELLA 2 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico