Art. 13.
                        Deposito del progetto

  Sono   soggetti  all'obbligo  di  depositare  presso  le  autorita'
comunali  il  progetto corredato della relazione tecnica, da redigere
secondo  le  modalita'  previste  dal  successivo  art.  14,  tutti i
committenti di impianti termici costituiti almeno da:
    generatori  di  calore,  rete  di  distribuzione  e apparecchi di
utilizzazione, per gli impianti ad acqua od a fluido diatermico;
    generatore  di  aria  calda  o  generatore  di  acqua  calda  con
termoventilatore  e  circuiti  di  distribuzione, per gli impianti ad
aria.
  Il   comune,   all'atto  del  ricevimento  del  progetto,  rilascia
attestazione   dell'avvenuto   deposito,   convalidando  copia  della
documentazione che rimane al proprietario o possessore dell'impianto,
il quale deve esibirla in sede di collaudo o di controllo.