Art. 14. 
            Relazione tecnica inerente l'impianto termico 
 
  La relazione tecnica da presentare  alle  autorita'  comunali  deve
contenere i seguenti dati: 
    categoria dell'edificio; 
    volume V espresso in m3 , definito come nel decreto; 
    coefficiente volumico Cg espresso in kcal/h °C m3 oppure in  W/°C
m3 : valore consentito dalla legge e valore  effettivo  di  progetto,
calcolato quest'ultimo come indicato al successivo art. 21; 
    potenza termica massima consentita, ricavata dal  prodotto  Cg•V•
Δt, essendo Δt espresso in °C, definito al successivo art. 21; 
    potenza  termica  del  generatore,  resa  al  fluido  vettore  ed
espressa in kcal/h oppure in W; 
    componenti della centrale termica soggetti ad omologazione  della
A.N.C.C.; 
    descrizione del sistema  automatico  di  regolazione  e  relative
curve di funzionamento; 
    schema della rete di distribuzione, completa dei  diametri  delle
tubazioni  e   delle   sezioni   dei   canali   calcolati   e   delle
caratteristiche delle pompe e dei ventilatori; 
    indicazione di un tronchetto flangiato per l'eventuale inserzione
di un contatore d'acqua o di una flangia tarata per la  misura  della
portata complessiva che attraversa il od i generatori di calore; 
    indicazione della coibentazione della rete di  distribuzione  per
il riscaldamento degli ambienti e per i servizi igienici  e  sanitari
(tipo e spessore della coibentazione); 
    fabbisogno termico  per  singolo  ambiente,  espresso  in  kcal/h
oppure in W; 
    indicazione dei componenti dell'impianto  di  utilizzazione,  che
devono risultare omologati dall'A.N.C.C.; 
    elencazione e descrizione delle caratteristiche  dei  locali  con
particolari esigenze termiche e quindi passibili di  deroga  rispetto
alla temperatura limite di 20 °C; 
    giustificazione  della  potenza   termica   necessaria   per   la
produzione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari; 
    rapporto tra il consumo previsto di combustibile ed il volume V. 
  Nel caso di sostituzione o di modifica di  impianti  esistenti,  la
relazione tecnica  deve  contenere  la  valutazione  del  consumo  di
combustibile solo per gli impianti di  potenza  termica  al  focolare
superiore a 100.000 kcal/h (116.000 W).