Art. 15. 
                       Collaudo degli impianti 
 
  Il collaudo deve verificare la rispondenza dell'impianto realizzato
alle norme di legge e al progetto depositato presso il comune. Devono
essere controllati nei  fumi  il  contenuto  di  CO2  ,  l'indice  di
fumosita' e la temperatura e, nel caso  di  impiego  di  combustibile
gassoso, anche il contenuto di CO. Nel caso  in  cui  l'impianto  sia
dotato  di  termoregolazione  centralizzata,  devono  inoltre  essere
rilevati almeno due valori della temperatura del  fluido  di  mandata
dell'impianto  a  valle  della  termoregolazione,  in  relazione   ai
rispettivi valori della temperatura esterna durante il collaudo. 
  Deve inoltre essere verificato che, in periodo medio  stagionale  e
durante le ore di soleggiamento in giornata  serena,  la  temperatura
nei diversi ambienti dell'edificio non  superi  quella  prevista  nel
progetto. I dati rilevati vanno riportati, a cura  del  collaudatore,
sul libretto di centrale di cui al successivo art. 17. 
  Il collaudo dell'impianto centralizzato  di  acqua  calda  per  usi
igienici e sanitari, deve verificare  ai  fini  della  legge  che  la
temperatura  dell'acqua  nel  punto  di  immissione  nella  rete   di
distribuzione sia conforme al valore fissato all'art. 7 della  legge,
con la tolleranza e le modalita' indicate al precedente art. 11. 
  In  occasione  dei  collaudi  di  cui  sopra  devono  essere  anche
accertati gli spessori e lo stato delle coibentazioni delle tubazioni
e dei canali d'aria dell'impianto.