Art. 16. Manutenzione degli impianti Gli impianti con potenza termica al focolare superiore a 50.000 kcal/h (58.000 W) devono essere muniti di un libretto di centrale" (allegato 2), nel quale devono essere registrate le operazioni di manutenzione e di controllo. Per gli impianti esistenti la compilazione iniziale del libretto e' effettuata dall'installatore, dal proprietario o dal conduttore dell'impianto. Per gli impianti nuovi 11 libretto e' compilato inizialmente dal progettista. Gli elementi da sottoporre a verifica durante la manutenzione sono i seguenti: rendimento di combustione; stato delle coibentazioni accessibili; stato e taratura delle regolazioni e delle apparecchiature di controllo. Il rendimento di combustione e' valutato con una prova termica da eseguirsi secondo le modalita' indicate nell'allegato 3. Il rendimento di combustione deve risultare: a) per gli impianti esistenti: non inferiore di oltre 15 unita' percentuali rispetto ai valori di rendimento indicati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; b) per gli impianti installati dopo l'entrata in vigore del presente decreto: non inferiore di oltre 5 unita' percentuali rispetto al valore in sede di omologazione. Il controllo dell'avvenuta manutenzione deve essere effettuato almeno ogni tre anni, a cura degli enti locali che potranno anche avvalersi di altri organismi aventi specifica competenza tecnica. L'esecuzione della manutenzione dell'impianto, secondo le disposizioni del regolamento, e' a cura del proprietario dell'immobile o, nel caso di condominio, dell'amministratore dello stesso. Il proprietario deve conservare, insieme al libretto di centrale, i libretti d'uso e manutenzione forniti dai costruttori dei vari componenti dell'impianto.