Art. 16.
                     Manutenzione degli impianti

  Gli  impianti  con  potenza  termica al focolare superiore a 50.000
kcal/h  (58.000  W)  devono essere muniti di un libretto di centrale"
(allegato  2),  nel  quale  devono essere registrate le operazioni di
manutenzione e di controllo.
  Per gli impianti esistenti la compilazione iniziale del libretto e'
effettuata  dall'installatore,  dal  proprietario  o  dal  conduttore
dell'impianto.
  Per  gli  impianti  nuovi 11 libretto e' compilato inizialmente dal
progettista.
  Gli  elementi da sottoporre a verifica durante la manutenzione sono
i seguenti:
    rendimento di combustione;
    stato delle coibentazioni accessibili;
    stato  e  taratura  delle  regolazioni e delle apparecchiature di
controllo.
  Il  rendimento  di combustione e' valutato con una prova termica da
eseguirsi secondo le modalita' indicate nell'allegato 3.
  Il rendimento di combustione deve risultare:
    a)  per  gli impianti esistenti: non inferiore di oltre 15 unita'
percentuali  rispetto  ai valori di rendimento indicati dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
    b)  per  gli  impianti  installati  dopo  l'entrata in vigore del
presente  decreto:  non  inferiore  di  oltre  5  unita'  percentuali
rispetto al valore in sede di omologazione.
  Il  controllo  dell'avvenuta  manutenzione  deve  essere effettuato
almeno  ogni  tre  anni,  a cura degli enti locali che potranno anche
avvalersi di altri organismi aventi specifica competenza tecnica.
  L'esecuzione   della   manutenzione   dell'impianto,   secondo   le
disposizioni   del   regolamento,   e'   a   cura   del  proprietario
dell'immobile  o,  nel  caso di condominio, dell'amministratore dello
stesso.
  Il proprietario deve conservare, insieme al libretto di centrale, i
libretti  d'uso  e  manutenzione  forniti  dai  costruttori  dei vari
componenti dell'impianto.