Art. 7. 
                       Temperature di progetto 
 
  La temperatura di progetto dell'aria esterna  da  adottare  per  il
dimensionamento degli impianti di riscaldamento degli edifici di  cui
all'art. 1 della legge, deve essere quella indicata dall'allegato 1. 
  Gli impianti per il riscaldamento di locali appartenenti a  edifici
classificati E. 3 ed E. 6 (1) possono essere dimensionati per fornire
una temperatura dell'aria superiore a  20  °C.  In  tal  caso,  nella
relazione  tecnica  da  presentare   alle   autorita'   comunali   la
temperatura dell'aria prescelta deve essere giustificata con elementi
di carattere oggettivo.