Art. 7. Temperature di progetto La temperatura di progetto dell'aria esterna da adottare per il dimensionamento degli impianti di riscaldamento degli edifici di cui all'art. 1 della legge, deve essere quella indicata dall'allegato 1. Gli impianti per il riscaldamento di locali appartenenti a edifici classificati E. 3 ed E. 6 (1) possono essere dimensionati per fornire una temperatura dell'aria superiore a 20 °C. In tal caso, nella relazione tecnica da presentare alle autorita' comunali la temperatura dell'aria prescelta deve essere giustificata con elementi di carattere oggettivo.