Art. 8. 
                      Temperatura di esercizio 
 
  Durante  il  periodo  in  cui  e'   in   funzione   l'impianto   di
riscaldamento, la temperatura dell'aria negli ambienti degli  edifici
non deve superare i 20 °C, + 1 °C di tolleranza. Negli ambienti per i
quali e' ammessa una temperatura maggiore in base a  quanto  disposto
dall'art. 7, su tale temperatura e' ammessa la stessa tolleranza di +
1 °C. 
  Il mantenimento della  temperatura  di  esercizio  entro  i  limiti
stabiliti deve essere ottenuto con accorgimenti  che  non  comportano
spreco di energia. 
  La  temperatura  dell'aria  all'interno  dei  singoli  ambienti  va
misurata nella parte centrale dell'ambiente, ad una altezza di m 1,50
dal pavimento ed in modo che l'elemento sensibile dello strumento  di
misura  sia  schermato  dall'influenza  di  ogni   notevole   effetto
radiante. 
  In caso di fabbricato in condominio, ciascun condomino o  locatorio
puo' richiedere che, a cura della autorita' comunale competente,  sia
verificata la temperatura negli ambienti di sua proprieta' o  che  ha
in locazione e comunque nelle parti comuni.