Art. 8. Temperatura di esercizio Durante il periodo in cui e' in funzione l'impianto di riscaldamento, la temperatura dell'aria negli ambienti degli edifici non deve superare i 20 °C, + 1 °C di tolleranza. Negli ambienti per i quali e' ammessa una temperatura maggiore in base a quanto disposto dall'art. 7, su tale temperatura e' ammessa la stessa tolleranza di + 1 °C. Il mantenimento della temperatura di esercizio entro i limiti stabiliti deve essere ottenuto con accorgimenti che non comportano spreco di energia. La temperatura dell'aria all'interno dei singoli ambienti va misurata nella parte centrale dell'ambiente, ad una altezza di m 1,50 dal pavimento ed in modo che l'elemento sensibile dello strumento di misura sia schermato dall'influenza di ogni notevole effetto radiante. In caso di fabbricato in condominio, ciascun condomino o locatorio puo' richiedere che, a cura della autorita' comunale competente, sia verificata la temperatura negli ambienti di sua proprieta' o che ha in locazione e comunque nelle parti comuni.