Art. 9.
Impianti  da installare e installati: modalita' di regolazione per il
  mantenimento della temperatura di esercizio

  Negli  edifici  costituiti  da  piu'  unita'  immobiliari,  qualora
ciascuna  di  esse  sia dotata di un dispositivo di regolazione della
temperatura  dell'ambiente  e  di  un  sistema  di  contabilizzazione
dell'energia  termica, e negli edifici appartenenti alle categorie E.
4, E. 5 e E. 6 dotati di regolazione della temperatura dell'ambiente,
tale  equipaggiamento e' considerato sostitutivo di quanto prescritto
agli articoli 5 e 6 della legge.
  Gli  impianti  di  riscaldamento  funzionanti a tutta aria e quelli
funzionanti  a  vapore  impiegato come fluido vettore sono ugualmente
esonerati  dalla prescrizione di cui agli articoli 5 e 6 della legge,
purche'  siano  dotati  di  altro  dispositivo  atto  a  mantenere la
temperatura degli ambienti nei limiti previsti dalla legge.
  Nel caso di impianti da installare, in edifici di nuova costruzione
ed  aventi  potenza  termica  al  focolare superiore a 300.000 kcal/h
(348.000  W),  anche  quando  l'impianto  sia  destinato  soltanto al
riscaldamento  degli  ambienti  o  soltanto  alla produzione di acqua
calda per usi igienici e sanitari, tale potenza deve essere ripartita
almeno su due generatori di calore.
  Negli   edifici   nuovi   o   da   ristrutturare  nei  quali  siano
individuabili  parti  riferibili a piu' di una delle categorie di cui
all'art.  3,  ogni  locale  o  gruppo  di  locali aventi destinazione
omogenea  tra  loro  deve  essere  servito  da  un circuito separato,
soggetto alle disposizioni che lo riguardano.