Art. 9. Impianti da installare e installati: modalita' di regolazione per il mantenimento della temperatura di esercizio Negli edifici costituiti da piu' unita' immobiliari, qualora ciascuna di esse sia dotata di un dispositivo di regolazione della temperatura dell'ambiente e di un sistema di contabilizzazione dell'energia termica, e negli edifici appartenenti alle categorie E. 4, E. 5 e E. 6 dotati di regolazione della temperatura dell'ambiente, tale equipaggiamento e' considerato sostitutivo di quanto prescritto agli articoli 5 e 6 della legge. Gli impianti di riscaldamento funzionanti a tutta aria e quelli funzionanti a vapore impiegato come fluido vettore sono ugualmente esonerati dalla prescrizione di cui agli articoli 5 e 6 della legge, purche' siano dotati di altro dispositivo atto a mantenere la temperatura degli ambienti nei limiti previsti dalla legge. Nel caso di impianti da installare, in edifici di nuova costruzione ed aventi potenza termica al focolare superiore a 300.000 kcal/h (348.000 W), anche quando l'impianto sia destinato soltanto al riscaldamento degli ambienti o soltanto alla produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, tale potenza deve essere ripartita almeno su due generatori di calore. Negli edifici nuovi o da ristrutturare nei quali siano individuabili parti riferibili a piu' di una delle categorie di cui all'art. 3, ogni locale o gruppo di locali aventi destinazione omogenea tra loro deve essere servito da un circuito separato, soggetto alle disposizioni che lo riguardano.