Art. 39.

  In   caso   di   persistente  inattivita'  degli  organi  regionali
nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attivita' relative
alle  materie  delegate  comportino  adempimenti  da  svolgersi entro
termini  perentori  previsti  dalla  legge  o risultanti dalla natura
degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione
dell'amministrazione regionale.