Art. 40. La regione Valle d'Aosta, in relazione alle esigenze derivanti dall'esercizio delle attribuzioni ad essa trasferite o delegate, puo' avvalersi dei servizi dello Stato a carattere tecnico scientifico operanti per funzioni non trasferite o delegate. Lo Stato sara' rimborsato delle spese sostenute per conto della regione. La misura e le modalita' dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa con l'amministrazione regionale.