Art. 40.

  La  regione  Valle  d'Aosta,  in  relazione alle esigenze derivanti
dall'esercizio delle attribuzioni ad essa trasferite o delegate, puo'
avvalersi  dei  servizi  dello  Stato a carattere tecnico scientifico
operanti per funzioni non trasferite o delegate.
  Lo  Stato  sara'  rimborsato  delle spese sostenute per conto della
regione.
  La  misura  e  le  modalita'  dei  rimborsi saranno determinate con
decreto   del  Ministro  del  tesoro,  di  concerto  con  i  Ministri
competenti, previa intesa con l'amministrazione regionale.