Art. 41. Fino a quando non avra' istituito propri organi consultivi e comunque modificato la legislazione in materia, la regione Valle d'Aosta, nell'esercizio delle attribuzioni che le spettano a titolo di trasferimento o di delega, deve sentire gli organi tecnici statali il cui parere sia richiesto dalle leggi dello Stato. A detti organi la regione puo' rivolgersi ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando sia previsto dalle leggi della regione. Nei casi considerati dal primo e dal secondo comma, ciascuno degli organi consultivi e' integrato, ove gia' non lo sia, da un esperto, designato dalla regione.