Art. 41.

  Fino  a  quando  non  avra'  istituito  propri  organi consultivi e
comunque  modificato  la  legislazione  in  materia, la regione Valle
d'Aosta,  nell'esercizio  delle attribuzioni che le spettano a titolo
di trasferimento o di delega, deve sentire gli organi tecnici statali
il cui parere sia richiesto dalle leggi dello Stato.
  A detti organi la regione puo' rivolgersi ogni qualvolta lo ritenga
opportuno o quando sia previsto dalle leggi della regione.
  Nei  casi considerati dal primo e dal secondo comma, ciascuno degli
organi  consultivi  e' integrato, ove gia' non lo sia, da un esperto,
designato dalla regione.