Art. 42.

  E'  delegato  alla  regione  Valle  d'Aosta,  per le materie di sua
competenza,  il  potere  di riconoscere le persone giuridiche private
operanti nell'ambito regionale.
  Fino  a quando non sara' diversamente disposto con legge regionale,
il  potere  di  cui  al comma precedente e' esercitato dal presidente
della giunta regionale.