Art. 43. Ove non sia diversamente previsto nei precedenti articoli della presente legge, sono trasferite alla regione Valle d'Aosta le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti, consorzi, cooperative, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nelle materie di cui alla presente legge ivi comprese le attribuzioni in ordine alla nomina dei componenti dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del Ministro del tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza, nei singoli enti, istituzioni ed organizzazioni, di interessi finanziari dello Stato. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma sanitaria, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.