Art. 43.

  Ove  non  sia  diversamente  previsto nei precedenti articoli della
presente  legge,  sono  trasferite  alla  regione  Valle  d'Aosta  le
funzioni  amministrative,  ivi  comprese  quelle  di  vigilanza  e di
tutela,  esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in
ordine    agli    enti,   consorzi,   cooperative,   istituzioni   ed
organizzazioni  locali  operanti  nelle  materie di cui alla presente
legge  ivi  comprese  le  attribuzioni  in  ordine  alla  nomina  dei
componenti  dei  collegi dei revisori, salva la designazione da parte
del  Ministro  del  tesoro  di  un  componente  dei collegi stessi in
relazione   alla   permanenza,   nei  singoli  enti,  istituzioni  ed
organizzazioni, di interessi finanziari dello Stato.
  Fino  all'entrata  in  vigore  della  legge  di  riforma sanitaria,
restano  ferme  le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 12
febbraio 1968, n. 132.