Art. 44. Si intendono sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della regione Valle d'Aosta in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti nelle materie di cui alla presente legge e, in generale, in quelle indicate negli articoli 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, facciano riferimento, per quanto riguarda le funzioni degli enti locali, a funzioni amministrative di organi ed uffici centrali o periferici dello Stato.