Art. 44.

  Si  intendono  sostituiti  gli  organi  centrali e periferici dello
Stato  con  gli organi della regione Valle d'Aosta in tutti i casi in
cui  le disposizioni vigenti nelle materie di cui alla presente legge
e,  in  generale, in quelle indicate negli articoli 2 e 3 della legge
costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  4, facciano riferimento, per
quanto   riguarda   le   funzioni   degli  enti  locali,  a  funzioni
amministrative di organi ed uffici centrali o periferici dello Stato.