Art. 45.

  Nell'ipotesi in cui le norme precedenti comportino il trasferimento
alla  regione  di uffici periferici statali, si opera una successione
della  regione  allo  Stato  nei  diritti  ed  obblighi inerenti agli
immobili, sede degli uffici stessi, nonche' al relativo arredamento.
  La  consistenza  degli arredi, delle macchine e delle attrezzature,
nonche'  dei diritti ed obblighi a essi inerenti sara' fatta constare
con  verbali  redatti,  in  contraddittorio,  da  funzionari  a  cio'
delegati,     rispettivamente,    dai    Ministeri    competenti    e
dall'amministrazione regionale.