Art. 45. Nell'ipotesi in cui le norme precedenti comportino il trasferimento alla regione di uffici periferici statali, si opera una successione della regione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, nonche' al relativo arredamento. La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonche' dei diritti ed obblighi a essi inerenti sara' fatta constare con verbali redatti, in contraddittorio, da funzionari a cio' delegati, rispettivamente, dai Ministeri competenti e dall'amministrazione regionale.