Art. 46.

  Entro  il termine di trenta giorni dalla data in cui si effettua il
trasferimento  o  la delega alla regione Valle d'Aosta delle funzioni
amministrative  di  cui alla presente legge, le amministrazioni dello
Stato  ed i loro organi ed uffici centrali e periferici provvederanno
a consegnare alla regione medesima, con elenchi descrittivi, gli atti
concernenti le funzioni amministrative anzidette.
  Gli  archivi  ed  i  documenti degli uffici statali trasferiti alla
regione  Valle d'Aosta o le cui competenze passino o siano delegate a
detta  regione  vengono  consegnati  alla  medesima  mediante elenchi
descrittivi.
  Ove il trasferimento sia soltanto parziale, vengono consegnati alla
regione  Valle  d'Aosta  le parti degli archivi ed i documenti che si
riferiscono alla parte trasferita.
  Restano  ferme  le  disposizioni  del  decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni.