Art. 47. La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'articolo 49 della legge di contabilita' dello Stato, prima della data di entrata in vigore della presente legge, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualita' di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello in corso, qualora l'impegno relativo alla prima annualita' abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori.