Art. 47.

  La   definizione   dei   procedimenti  amministrativi  che  abbiano
comportato  assunzione  di  impegni,  ai sensi dell'articolo 49 della
legge  di  contabilita'  dello  Stato, prima della data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  rimane  di  competenza  degli organi
statali.  Rimane,  parimenti, di competenza degli organi dello Stato,
con  oneri  a  carico  del  bilancio  statale,  la liquidazione delle
ulteriori  annualita'  di  spese  pluriennali  a  carico  di esercizi
successivi  a  quello in corso, qualora l'impegno relativo alla prima
annualita' abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori.