Art. 48. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro e sentita la regione, viene determinato il contingente dei dipendenti statali, ivi compresi gli operai, indispensabili per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate, ripartito per qualifica, da trasferire, con il loro consenso, alla regione Valle d'Aosta. In corrispondenza al contingente di personale di ruolo determinato ai sensi del comma precedente, sono ridotti, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, i relativi ruoli organici di provenienza. Il personale esuberante e' collocato nei ruoli nazionali unici istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618. Il personale trasferito e' inquadrato con legge regionale e con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge nei ruoli regionali, garantendo in ogni caso la posizione giuridica ed economica acquisita da ciascun dipendente.