Art. 48.

  Con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del  Ministro  competente,  di  concerto con il Ministro del tesoro e
sentita  la  regione, viene determinato il contingente dei dipendenti
statali,  ivi  compresi  gli  operai,  indispensabili per l'esercizio
delle  funzioni  trasferite  o  delegate, ripartito per qualifica, da
trasferire, con il loro consenso, alla regione Valle d'Aosta.
  In  corrispondenza al contingente di personale di ruolo determinato
ai  sensi  del  comma  precedente, sono ridotti, con decorrenza dalla
data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, i relativi ruoli
organici di provenienza.
  Il  personale  esuberante  e'  collocato  nei ruoli nazionali unici
istituiti  presso  la  Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618.
  Il  personale  trasferito  e'  inquadrato con legge regionale e con
effetto  dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge nei
ruoli  regionali,  garantendo  in ogni caso la posizione giuridica ed
economica acquisita da ciascun dipendente.