Art. 49.

  Il  finanziamento  delle  funzioni  trasferite  e delegate ai sensi
degli  articoli  precedenti  della presente legge e non finanziate da
fondi  settoriali  avverra'  mediante attribuzione alla regione Valle
d'Aosta   di  un  importo  annuo  non  inferiore  alla  minore  spesa
direttamente  o  indirettamente  gravante  sul  bilancio  dello Stato
nell'anno finanziario 1977.
  Per  l'anno  1978  e  per  quelli  successivi l'ammontare di cui al
precedente   comma   e'   maggiorato   di  una  quota  corrispondente
all'incremento  della componente prezzi sulla variazione del prodotto
interno  lordo  ai  prezzi di mercato, verificatosi, rispettivamente,
nell'anno  1976  e successivi, quale risulta dalla relazione generale
sulla situazione economica del Paese.
  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.