Art. 49. Il finanziamento delle funzioni trasferite e delegate ai sensi degli articoli precedenti della presente legge e non finanziate da fondi settoriali avverra' mediante attribuzione alla regione Valle d'Aosta di un importo annuo non inferiore alla minore spesa direttamente o indirettamente gravante sul bilancio dello Stato nell'anno finanziario 1977. Per l'anno 1978 e per quelli successivi l'ammontare di cui al precedente comma e' maggiorato di una quota corrispondente all'incremento della componente prezzi sulla variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, verificatosi, rispettivamente, nell'anno 1976 e successivi, quale risulta dalla relazione generale sulla situazione economica del Paese. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.