Art. 27.
                      (Durata della locazione)

  La  durata  delle  locazioni  e sublocazioni di immobili urbani non
puo'  essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una
delle attivita' appresso indicate:
    1) industriali, commerciali e artigianali;
    2) di interesse turistico comprese tra quelle di cui all'articolo
2 della legge 12 marzo 1968, n. 326.
  La  disposizione  di  cui  al  comma precedente si applica anche ai
contratti  relativi  ad  immobili  adibiti  all'esercizio  abituale e
professionale di qualsiasi attivita' di lavoro autonomo.
  La  durata della locazione non puo' essere inferiore a nove anni se
l'immobile,   anche   se   ammobiliato,   e'   adibito  ad  attivita'
alberghiere.
  Se  e'  convenuta  una  durata  inferiore o non e' convenuta alcuna
durata,   la   locazione   si   intende   pattuita   per   la  durata
rispettivamente prevista nei commi precedenti.
  Il contratto di locazione puo' essere stipulato per un periodo piu'
breve  qualora  l'attivita'  esercitata o da esercitare nell'immobile
abbia, per sua natura, carattere transitorio.
  Se la locazione ha carattere stagionale, il locatore e' obbligato a
locare  l'immobile,  per  la  medesima stagione dell'anno successivo,
allo  stesso  conduttore che gliene abbia fatta richiesta con lettera
raccomandata  prima  della  scadenza  del  contratto.  L'obbligo  del
locatore ha la durata massima di sei anni consecutivi o di nove se si
tratta di utilizzazione alberghiera.
  E'  in  facolta'  delle  parti  consentire  contrattualmente che il
conduttore  possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone
avviso  al  locatore,  mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi
prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
  Indipendentemente  dalle  previsioni  contrattuali  il  conduttore,
qualora  ricorrano  gravi  motivi, puo' recedere in qualsiasi momento
dal  contratto  con  preavviso  di almeno sei mesi da comunicarsi con
lettera raccomandata.