Art. 30.
                     (Procedura per il rilascio)

  Avvenuta  la comunicazione di cui al terzo comma dell'articolo 29 e
prima  della  data per la quale e' richiesta la disponibilita' ovvero
quando  tale  data  sia  trascorsa  senza  che  il  conduttore  abbia
rilasciato  l'immobile,  il  locatore  puo'  convenire in giudizio il
conduttore, osservando le norme previste dall'articolo 46.
  La controversia e' di competenza del conciliatore qualora il canone
annuo non superi lire seicentomila; negli altri casi e' di competenza
del pretore.
  Competente per territorio e' il giudice nella cui circoscrizione e'
posto  l'immobile. Sono nulle le clausole derogative dalla competenza
per territorio.
  Alla  prima  udienza,  se  il convenuto compare e non si oppone, il
giudice  ad istanza del locatore, pronunzia ordinanza di rilascio per
la scadenza di cui alla comunicazione prevista dall'articolo 29.
  L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e definisce il giudizio.
  Nel  caso  di  opposizione  del  convenuto  il giudice esperisce il
tentativo di conciliazione.
  Se il tentativo riesce viene redatto verbale che costituisce titolo
esecutivo.  In  caso  contrario  o  nella contumacia del convenuto si
procede  a norma dell'articolo 420 e seguenti del codice di procedura
civile.
  Il  giudice,  su  istanza  del  ricorrente,  alla  prima  udienza e
comunque  in  ogni  stato  del  giudizio, valutate le ragioni addotte
dalle   parti   e  le  prove  raccolte,  puo'  disporre  il  rilascio
dell'immobile con ordinanza costituente titolo esecutivo.