Art. 32. 
                     (Aggiornamento del canone) 
 
  Per i primi tre anni dall'inizio della locazione  il  canone  nelle
misure contrattualmente stabilite  non  puo'  essere  aggiornato  per
eventuali variazioni del potere di acquisto della lira. 
  Le parti possono convenire  che  dall'inizio  del  quarto  anno  il
canone sia aggiornato con riferimento  alle  variazioni  verificatesi
nel  biennio  precedente  e  cosi'  successivamente  con  periodi  di
invariabilita' non inferiori al biennio. 
  Le variazioni in aumento del canone non possono essere superiori al
75 per cento di quelle, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei  prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati.