Art. 32. (Aggiornamento del canone) Per i primi tre anni dall'inizio della locazione il canone nelle misure contrattualmente stabilite non puo' essere aggiornato per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira. Le parti possono convenire che dall'inizio del quarto anno il canone sia aggiornato con riferimento alle variazioni verificatesi nel biennio precedente e cosi' successivamente con periodi di invariabilita' non inferiori al biennio. Le variazioni in aumento del canone non possono essere superiori al 75 per cento di quelle, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.