Art. 34.
(Indennita' per la perdita dell'avviamento)
In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli
immobili di cui all'articolo 27, che non sia dovuta a risoluzione per
inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle
procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il
conduttore ha diritto, per le attivita' indicate ai numeri 1) e 2)
dello articolo 27, ad una indennita' pari a 18 mensilita' dell'ultimo
canone corrisposto; per le attivita' alberghiere l'indennita' e' pari
a 21 mensilita'.
Il conduttore ha diritto ad una ulteriore indennita' pari
all'importo di quelle rispettivamente sopra previste qualora
l'immobile venga, da chiunque, adibito all'esercizio della stessa
attivita' o di attivita' incluse nella medesima tabella merceologica
che siano affini a quella gia' esercitata dal conduttore uscente ed
ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione
del precedente.
L'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile e'
condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennita' di cui al
primo comma. L'indennita' di cui al secondo comma deve essere
corrisposta all'inizio del nuovo esercizio.