Art. 38.
(Diritto di prelazione)
Nel caso in cui il locatore intenda trasferire a titolo oneroso
l'immobile locato, deve darne comunicazione al conduttore con atto
notificato a mezzo di ufficiale giudiziario.
Nella comunicazione devono essere indicati il corrispettivo, da
quantificare in ogni caso in denaro, le altre condizioni alle quali
la compravendita dovrebbe essere conclusa e l'invito ad esercitare o
meno il diritto di prelazione.
Il conduttore deve esercitare il diritto di prelazione entro il
termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, con
atto notificato al proprietario a mezzo di ufficiale giudiziario,
offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli.
Ove il diritto di prelazione sia esercitato, il versamento del
prezzo di acquisto, salvo diversa condizione indicata nella
comunicazione del locatore, deve essere effettuato entro il termine
di trenta giorni decorrenti dal sessantesimo giorno successivo a
quello dell'avvenuta notificazione della comunicazione da parte del
proprietario, contestualmente alla stipulazione del contratto di
compravendita o del contratto preliminare.
Nel caso in cui l'immobile risulti locato a piu' persone, la
comunicazione di cui al primo comma deve essere effettuata a ciascuna
di esse.
Il diritto di prelazione puo' essere esercitato congiuntamente da
tutti i conduttori, ovvero, qualora taluno vi rinunci, dai rimanenti
o dal rimanente conduttore.
L'avente titolo che, entro trenta giorni dalla notificazione di cui
al primo comma, non abbia comunicato agli altri aventi diritto la sua
intenzione di avvalersi della prelazione, si considera avere
rinunciato alla prelazione medesima.
Le norme del presente articolo non si applicano nelle ipotesi
previste dall'articolo 732 del codice civile, per le quali la
prelazione opera a favore dei coeredi, e nella ipotesi di
trasferimento effettuato a favore del coniuge o dei parenti entro il
secondo grado.