Art. 39.
(Diritto di riscatto)
Qualora il proprietario non provveda alla notificazione di cui
all'articolo precedente, o il corrispettivo indicato sia superiore a
quello risultante dall'atto di trasferimento a titolo oneroso
dell'immobile, l'avente diritto alla prelazione puo', entro sei mesi
dalla trascrizione del contratto, riscattare l'immobile
dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa.
Ove sia stato esercitato il diritto di riscatto, il versamento del
prezzo deve essere effettuato entro il termine di tre mesi che
decorrono, quando non vi sia opposizione al riscatto, dalla prima
udienza del relativo giudizio, o dalla ricezione dell'atto notificato
con cui l'acquirente o successivo avente causa comunichi prima di
tale udienza di non opporsi al riscatto.
Se per qualsiasi motivo, l'acquirente o successivo avente causa
faccia opposizione al riscatto, il termine di tre mesi decorre dal
giorno del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il
giudizio.